L'amministratore ha il compito di curare il corretto andamento della gestione comune all’interno del condominio.
La nomina dell'Amministratore avviene solitamente tramite l'assemblea del Condominio, ma, se per alcune ragioni non può avvenire, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore “d’ufficio”.
La figura dell'Amministratore è imposta dalla Legge per edifici con quattro o più proprietari, denominati cioè Condomini (art. 1129 CC).
Egli dura in carica un anno, dopo il quale può essere sostituito o confermato dalla maggioranza dei condomini. E’ importante sottolineare, ad ogni modo, che la sua carica non decade fino a quando non si sia trovato un sostituto.
Compiti dell'amministratore condominiale
Ai sensi dell'articolo 1130 c.c.: l'amministratore deve:
1.eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2.disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3.riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4.compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
L'amministratore alla fine di ogni anno, deve illustrare il conto della sua gestione.
La ripartizione delle spese nel condominio:
L’articolo 1123 c.c. indica che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione di servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
L'art. 1118 c.c. dispone che “il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall’art. 1117 c.c. ( cose di uso comune) è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene se il titolo non dispone altrimenti”.
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